DNSH certificazione

DNSH, le linee guida per la valutazione

PNRR e principio del DNSH: l’intervento non deve arrecare danno all’ambiente esistente. La guida operativa per i soggetti attuatori.

Il Regolamento UE 241/2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure di investimento finanziate dalle risorse dei Piani, in Italia PNRR, Piano nazionale per la ripresa e resilienza, devono rispettare il principio del DNSH – Do No Significant Harm, non arrecare danno significativo all’ambiente.

Il requisito del DNSH non ha implicazioni soltanto sul PNRR, ma anche sul ciclo di fondi strutturali 2021-2027.

Il bilancio comunitario 2021-2027 deve infatti dimostrare che l’Europa investe consapevolmente, con particolare riguardo ai problemi di mitigazione del cambiamento climatico e alla transizione ecologica.

Da ciò si evince quanto sia forte l’interesse dell’Unione Europea a tutelare l’ambiente, nonostante, ad oggi, la complessa tematica ambientale non sia ancora penetrata all’interno delle pratiche amministrative ordinarie.

Obiettivi ambientali
In linea di massima, qualsiasi iniziativa finanziata dal PNRR deve soddisfare il principio del DNSH.

Tale principio è stato codificato all’interno della disciplina europea dal Regolamento UE 852/2020 che stila una tassonomia (ossia una classificazione) di tutte le attività ecosostenibili, ovverosia le attività economiche che contribuiscono positivamente alla mitigazione del cambiamento climatico.

Il principio del DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare danno ai 6 obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un’attività economica può arrecare un danno significativo:

alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
all’adattamento ai cambiamenti climatici, se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se:
– nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
– nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se:
– conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
– comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se:
– nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
– nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.

Valutazione di conformità per ciascun obiettivo ambientale

Il DNSH è stato valutato in primis nella fase di predisposizione del PNRR, al fine di portare il piano in Europa e poter accedere ai finanziamenti.

Difatti, ogni singola misura di riforma o investimento è stata valutata per la sua capacità di garantire il rispetto dei principi ambientali dettati dall’Unione Europea.

In questa fase l’amministrazione titolare della misura (l’autorità centrale) ha compilato delle schede di autovalutazione, sottoposte all’approvazione della Commissione Europea. Le schede quantificano l’impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, specificando se:

  • la misura ha impatto nullo o trascurabile sul singolo obiettivo ambientale;
  • la misura contribuisce in modo sostanziale, ovvero può rappresentare un impulso positivo per il raggiungimento dell’obiettivo ambientale con un coefficiente del 100%;
  • la misura richiede una valutazione complessiva del DNSH ex novo, in quanto non ricadente nei casi precedenti.
  • Il PNRR stabilisce che il 37% delle risorse del piano devono essere destinate al tagging climatico, ossia alla capacità di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

L’Allegato VI del Regolamento RRF riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali, il cui valore oscilla tra 0 e 100%. Un coefficiente di sostegno pari a zero indica che quella tipologia di intervento non ha alcun impatto positivo, mentre un coefficiente del 100% implica che l’intervento sostiene completamente l’obiettivo climatico.

Criteri di vaglio tecnico

La valutazione effettuata ex-ante individua il tipo di progetti che possono effettivamente essere finanziati sotto una determinata linea di investimento e i requisiti che tali progetti devono soddisfare in fase di realizzazione.

Il criterio alla base della valutazione DNSH non è comparativo, ma si basa su requisiti assoluti: non basta migliorare la situazione esistente ma è necessario dimostrare, partendo da una situazione in cui non ci siano impatti ambientali negativi, di non peggiorare lo status quo.

Tale valutazione inoltre è fatta per singola misura del piano e non nel suo complesso.

L’Unione Europea ha previsto delle verifiche intermedie di conformità al piano; difatti ogni misura contenuta nel PNRR deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma.

L’Italia, durante la verifica, dovrà dimostrare di aver raggiunto obiettivi intermedi e finali:

Milestones – sono traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento);
Target – corrispondono ai risultati attesi dagli interventi, traguardi quantitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento).

DNSH e responsabilità coinvolte

In conclusione, il principio del DNSH deve accompagnare l’intero processo di predisposizione e attuazione del PNRR: le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestones e target), mentre gli enti locali, durante la redazione dei propri progetti, hanno la responsabilità di realizzare opere nel rispetto del principio del DNSH. Nel caso in cui le opere non siano conformi si avrebbe come conseguenza il mancato raggiungimento degli obiettivi a monte prefissati. Dunque, è onere degli enti locali raccogliere tutta la documentazione comprovante il rispetto del tagging ambientale, a valle di controlli e verifiche.

Il consorzio ITALIAPUNTOZERO è in grado di supportare e gestire agevolmente le pratiche DNSH di verifica e controllo di realizzazione di un’opera pubblica, attraverso una piattaforma che permette di organizzare in un unico fascicolo digitale tutta la documentazione necessaria.

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